BIM

La nostra attività di verifica BIM si esplica attraverso:

  • la verifica dei dati informativi di progetto all’interno del modello (BIM validation, contenuto informativo veicolato dagli oggetti parametrici, verifica dei LOD),
  • la verifica della coerente progettazione di quanto previsto e delle interferenze (Clash Detection)
  • la verifica dei contenuti rispetto alle richieste progettuali e normative (Code Checking – verifica del rispetto delle normative)

direttamente dal modello BIM federato, anche senza la necessità di produzione di elaborati specifici (secondo le indicazioni del capitolato informativo), attraverso l’ausilio di specifici software di BIM checking (SOLIBRI – Il software di validazione e controllo dei modelli BIM).

Eseguiamo le verifiche in modo dettagliato, utilizzando disegni e modelli BIM di tutti i software BIM Authoring più diffusi (Allplan, ArchiCAD, Revit, Tekla Structures e tutti gli altri prodotti che utilizzano lo standard IFC).

Il BIM è definito come l’insieme dei “metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione dell’opere e delle relative verifiche” (dall’art.23 comma 13 del D.lgs. 50/2016.). E’ un insieme di tecnologie, tecniche ed applicazioni, basato su un approccio multidisciplinare, necessario a progettare e implementare una nuova metodologia non solo per quanto riguarda la fase di progettazione, ma anche nella fase di verifica, incrementando produttività ed efficienza in tutti i processi di espletamento del progetto.

Ai sensi dell’art. 6 del D.M. 560/2017, le stazioni appaltanti richiedono in via obbligatoria l’uso del BIM nell’ambito delle attività di progettazione e di verifica, secondo le tempistiche che prevedono la piena introduzione dell’obbligo, per qualsiasi tipologia di lavori e di importo a base di gara, a partire dal 2025.

Tipologia di operaData di decorrenza dell’obbligo
Lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di Euro01/01/2019
Lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di Euro01/01/2020
Lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di Euro01/01/2021
Opere (dunque anche in caso di lavori non “complessi”) di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016 (5.548.000 Euro)01/01/2022
Opere (dunque anche in caso di lavori non “complessi”) di importo pari o superiore a 1 milione di Euro01/01/2023
Opere (dunque anche in caso di lavori non “complessi”) di qualsiasi importo01/01/2025

Il prossimo futuro richiederà sempre più una maggiore conoscenza e consapevolezza dei nuovi indirizzi di normativa tecnica, infatti l’esigenza di valorizzare la fase progettuale anche per mezzo del progressivo uso dei metodi sopra citati, si concretizza come facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere le metodologie BIM a far data dall’entrata in vigore del D.M. 560/2017 (27/01/2018).

 

I principi generali posti dalla normativa in esame, devono però essere necessariamente confrontati con le norme UNI 11337:2017 aventi per oggetto gli aspetti legati al tema della gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni di cui la metodologia BIM è il mezzo attraverso il quale ottenerla.

I capisaldi della UNI11337:2017 sono descritti nelle seguenti parti, alcune delle quali sono ancora in fase di definizione e pubblicazione:

  • Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi: La presente norma interessa gli aspetti generali della gestione digitale del processo informativo nel settore delle costruzioni, quali: la struttura dei veicoli informativi, la struttura informativa del processo, la struttura informativa del prodotto. La presente norma è applicabile a qualsiasi tipologia di prodotto (risultante) di settore, sia esso un edificio od una infrastruttura, ed a qualsiasi tipologia di processo: di ideazione, produzione od esercizio. Siano essi rivolti alla nuova costruzione come alla conservazione e/o riqualificazione dell’ambiente o del patrimonio costruito.
  • Parte 2: Denominazione e classificazione (in fase di definizione)

 

  • Parte 3: Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione dell’informazione tecnica per i prodotti da costruzione: La specifica tecnica, a carattere di guida ed indirizzo, ha lo scopo di indicare un modello operativo strutturato per raccogliere e archiviare i dati e le informazioni tecniche dei prodotti da costruzione. In particolare, per un qualsiasi prodotto da costruzione è prevista: la descrizione qualitativa (caratteristiche tipologiche, tecnologiche, prestazionali e commerciali) non definibile attraverso un criterio misurabile e codificabile; la descrizione quantitativa (caratteristiche tipologiche, tecnologiche, prestazionali e commerciali) definibile attraverso un criterio di misurazione. Il modello è utilizzabile dalle varie categorie di operatori congiuntamente al modello di guida alla corretta posa in opera, installazione, manutenzione, trasporto, movimentazione e dismissione. Il campo di applicazione della specifica tecnica riguarda il settore dell’edilizia, delle costruzioni e la sua filiera.
  • Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti: La presente norma interessa gli aspetti qualitativi e quantitativi della gestione digitalizzata del processo informativo nel settore delle costruzioni, a supporto del processo decisionale, con lo scopo di: specificare gli obiettivi di ciascuna delle fasi di un processo (numerate da 0 a 7) introdotte nella UNI 11337-1. Il modello, gli oggetti e gli elaborati informativi hanno carattere strumentale al raggiungimento di tali obiettivi; definire una scala comune di livello di sviluppo informativo degli oggetti relativi ai modelli; definire una scala comune di stati di lavorazione e di approvazione del contenuto informativo. La presente norma è applicabile a qualsiasi tipologia di prodotto (risultante) di settore (sia esso un edificio, una infrastruttura, un intervento territoriale ad esempio un bacino, una scogliera, ecc.) e a qualsiasi tipologia di processo (di ideazione, di produzione o di esercizio), per interventi di nuova costruzione e di conservazione, demolizione e/o riqualificazione dell’ambiente o del patrimonio costruito.
  • Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati: La norma definisce i ruoli, le regole ed i flussi necessari alla produzione, gestione e trasmissione delle informazioni e la loro connessione e interazione nei processi di costruzione digitalizzati.
  • Parte 6: Linea guida per la redazione del capitolato informativo: La norma definisce i ruoli, le regole ed i flussi necessari alla produzione, gestione e trasmissione delle informazioni e la loro connessione e interazione nei processi di costruzione digitalizzati.
  • Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa:La norma stabilisce i requisiti relativi all’attività professionale delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa. Tali requisiti sono identificati con la suddivisione tra compiti e attività specifiche svolte dalla figura professionale in termini di conoscenza, abilità e competenza secondo il quadro europeo delle qualifiche (EQF). I requisiti sono indicati sia per consentire la valutazione dei risultati dell’apprendimento informale e non formale e sia ai fini di valutazione di conformità delle competenze.
  • Parte 8: PM/BIM-M
  • Parte 9: “Fascicolo del costruito” (in fase di definizione)
  • Parte 10: “Verifica amministrativa” (in fase di definizione)
en3

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